PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. All'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

      «Le misure di prevenzione di cui al presente articolo non possono essere applicate se, per gli stessi fatti oggetto del procedimento di prevenzione, è stata pronunciata sentenza irrevocabile di proscioglimento».

Art. 2.

      1. Dopo il primo comma dell'articolo 7 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, è inserito il seguente:

      «Il provvedimento di applicazione delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 deve essere revocato, su istanza dell'interessato e sentita l'autorità di pubblica sicurezza che lo ha proposto, dall'organo dal quale è stato emanato se, per gli stessi fatti oggetto del procedimento di prevenzione, è stata pronunciata sentenza irrevocabile di proscioglimento».

Art. 3.

      1. Dopo il comma 1-bis dell'articolo 2 della legge 31 maggio 1965, n. 575, è aggiunto il seguente:

      «1-ter. Le misure di prevenzione di cui al comma 1 del presente articolo e di cui all'articolo 2-ter non possono essere applicate se, per gli stessi fatti oggetto del procedimento di prevenzione, è stata pronunciata sentenza irrevocabile di proscioglimento».

 

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Art. 4.

      1. Dopo il quinto comma dell'articolo 2-ter della legge 31 maggio 1965, n. 575, è inserito il seguente:

      «I provvedimenti previsti dal presente articolo devono essere revocati dal tribunale se, per gli stessi fatti oggetto del procedimento di prevenzione, è stata pronunciata sentenza irrevocabile di proscioglimento».