1. All'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«Le misure di prevenzione di cui al presente articolo non possono essere applicate se, per gli stessi fatti oggetto del procedimento di prevenzione, è stata pronunciata sentenza irrevocabile di proscioglimento».
1. Dopo il primo comma dell'articolo 7 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, è inserito il seguente:
«Il provvedimento di applicazione delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 deve essere revocato, su istanza dell'interessato e sentita l'autorità di pubblica sicurezza che lo ha proposto, dall'organo dal quale è stato emanato se, per gli stessi fatti oggetto del procedimento di prevenzione, è stata pronunciata sentenza irrevocabile di proscioglimento».
1. Dopo il comma 1-bis dell'articolo 2 della legge 31 maggio 1965, n. 575, è aggiunto il seguente:
«1-ter. Le misure di prevenzione di cui al comma 1 del presente articolo e di cui all'articolo 2-ter non possono essere applicate se, per gli stessi fatti oggetto del procedimento di prevenzione, è stata pronunciata sentenza irrevocabile di proscioglimento».
1. Dopo il quinto comma dell'articolo 2-ter della legge 31 maggio 1965, n. 575, è inserito il seguente:
«I provvedimenti previsti dal presente articolo devono essere revocati dal tribunale se, per gli stessi fatti oggetto del procedimento di prevenzione, è stata pronunciata sentenza irrevocabile di proscioglimento».